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Condizioni
di attuazione e controllo del "Codice"
Il codice volontario è attuato attraverso la
seguente procedura:
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Le associazioni europee del settore
creditizio che hanno sottoscritto l’accordo daranno
pubblicamente annuncio del loro impegno a rispettare il
codice.
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Ognuna delle associazioni europee del
settore creditizio invierà una raccomandazione ufficiale ai
suoi membri nazionali per invitarli ad
2.1. annunciare pubblicamente la loro
adesione al codice;
2.2. adottare tutte le misure
necessarie a dare effettiva applicazione al codice e,
segnatamente, invitare tutti i singoli istituti che
decidono di aderire al codice ad:
2.2.1. annunciare, entro 6 mesi
dalla ratifica del codice, il loro impegno a
rispettare il codice stesso;
2.2.2. rendere pubblica la loro
adesione al codice; e
2.2.3. notificare al registro
centrale (vedasi paragrafo 7.2) il loro impegno a
rispettare il codice nonché la data di attuazione.
L’attuazione dovrebbe avvenire entro 12
mesi dalla data di notifica dell’impegno a rispettare il
codice.
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Il codice sarà reso pubblico e ve ne
saranno degli esemplari disponibili presso tutte le filiali
dei singoli istituti aderenti al codice.
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Gli esemplari del codice messi a
disposizione conterranno tutti il nome, l’indirizzo e il
numero di telefono dell’organismo competente a cui i
consumatori potranno rivolgersi in caso di difficoltà nell’applicazione
del codice.
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I consumatori saranno informati dell’esistenza
e della disponibilità del codice a mezzo di un avviso
contenuto nel "prospetto informativo europeo
standardizzato".
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Le associazioni europee del settore
creditizio pubblicheranno un rapporto annuale sui progressi
fatti nell’attuazione del codice.
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La commissione europea ha indicato che:
7.1. sorveglierà l’attuazione e l’efficacia
del codice; e
7.2. farà in modo che sia istituito un
registro centrale che indichi quali istituti offrono mutui
casa e quali, tra questi, hanno adottato il codice;
7.3. emanerà una raccomandazione
contenente il codice volontario, così come previsto nel
documento COM (1999) 232 del 11.05.99;
7.4. farà entro i due anni successivi
a tale raccomandazione, il punto sul funzionamento del
codice sulla base dei risultati della sua attività di
controllo, dei rapporti annuali sui progressi fatti delle
associazioni europee del settore creditizio ed ogni altra
informazione disponibile;
Immediatamente dopo, e sotto l’egida
della Commissione europea, il codice sarà sottoposto, da
parte di tutti i partecipanti alla discussione, ad una
revisione sulla base dei risultati della valutazione della
Commissione.
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L’adesione al codice sarà aperta anche
ad altri istituti che non facciano parte delle associazioni
europee del settore creditizio che lo abbiano adottato.
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